La Carta di Identità può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora, su appuntamento. Nel caso in cui la richiesta venga fatta da un minore è necessario che si presenti accompagnato da almeno un genitore munito di documento di riconoscimento valido.
Cittadini minorenni e validità per l'espatrio
Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.
Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale, non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.
La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.
Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:
accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la responsabilità genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore
affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea, la scuola) da compilare in Questura.
Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.